Onorevoli Colleghi! - Per effetto dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, non sono erogati quando, allo stesso titolo, è liquidata la rendita vitalizia da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), salvo che la pensione di inabilità ovvero l'assegno ordinario di invalidità siano di importo superiore a quello della rendita, nel qual caso è corrisposta l'eccedenza della pensione di inabilità ovvero dell'assegno rispetto alla rendita.
Nella realtà, tuttavia, in base alle indicazioni fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL, raramente si verifica che l'effetto previsto dalla predetta disposizione trovi completa realizzazione e cioè che la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità superino le rendite INAIL, in maniera da consentire la corresponsione dell'eccedenza. Ciò in considerazione dell'elevato importo della rendita INAIL, la cui misura, peraltro, è stata notevolmente incrementata per effetto del nuovo sistema di indennizzo, introdotto dal decreto legislativo n. 38 del 2000 che prende in considerazione, oltre al danno patrimoniale, anche il danno biologico subìto dal lavoratore.
La presente proposta di legge, abrogando il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introduce nel nostro ordinamento il cumulo tra la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, con la rendita vitalizia erogata ai sensi del testo unico di cui al decreto del